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Il trust è uno “strumento giuridico che permette ad un soggetto, il disponente, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, il trustee, il quale è fiduciariamente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente nell’atto costitutivo del trust nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimenti di uno scopo”L’effetto più rilevante prodotto dal trust è rappresentato dalla cd. segregazione patrimoniale; vale a dire che tutti i beni trasferiti nel trust danno vita ad un “patrimonio distinto” rispetto ai beni residui del patrimonio del disponente, dei beneficiari e del trustee, anche se intestati a quest’ultimo, perché destinati alla realizzazione di un fine predefinito meritevole di tutela. Tali beni, quindi, non sono in alcun modo aggredibili dai creditori personali di tutti i soggetti citati, sono altresì preclusi all’assoggettamento fallimentare che ne colpisca il patrimonio personale, dai loro regimi matrimoniali e dalle relative successioni. 

Il trust è uno strumento negoziale oggi riconosciuto anche in Italia ove si è via via ritagliato uno spazio non indifferente nella prassi giuridica e commerciale, perché, grazie alla sua indubbia utilità operativa, è in grado di realizzare finalità lecite e meritevoli di tutela laddove strumenti di diritto interno spesso non arrivano.

La IB Consulting offre la propria consulenza ed assistenza nella predisposizione dell’atto istitutivo di un  trust interno nonché nella gestione amministrativa e fiscale dello stesso durante la sua vita, in qualità di trustee o di guardiani professionali:

E’ possibile ricorrere al trust per il soddisfacimento di plurime esigenze, quali: 

  • nell’ambito della famiglia, garantisce assistenza ai soggetti deboli anche dopo la morte dei loro familiari più stretti (nel dopo di noi) risolvendo non soltanto un problema strettamente economico di garanzia della sopravvivenza fisica del soggetto, ma anche e soprattutto un problema umano che concerne la cura della persona, ovvero a favore delle coppie di fatto conviventi al di fuori del regime matrimoniale per le quali la legge italiana non prevede alcuna forma di tutela, ed altro;
  • a tutela del credito applicabile nell’ambito di procedure concorsuali e nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis della legge fallimentare
  • in ambito aziendale, quale strumento di protezione dell’integrità del patrimonio familiare affinché lo stesso non venga coinvolto nelle vicende imprenditoriali ed all’inverso del patrimonio aziendale affinché non venga sconvolto dalla vicende personali dell’imprenditore, ovvero quale valido strumento per la gestione del “passaggio generazionale” dell’impresa onde prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi, o sopperire all’eventuale mancanza di eredi idonei o interessato alla continuazione dell’impressa.
 

 


 


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